Autorizza la Polizia Giudiziaria al rilascio di copia degli accertamenti eseguiti.
Nel caso in cui le Forze dell’Ordine che hanno rilevato l’incidente trasmettono la notizia di reato alla Procura della Repubblica, la richiesta di informazioni dovrà essere rivolta direttamente al Pubblico Ministero titolare del procedimento. Nel caso di incidenti da cui sia derivata la morte di una o più persone, le autorità di polizia dovranno subordinare il rilascio di ogni informazione al nulla osta della Procura della Repubblica.
Nel caso di semplice danneggiamento colposo di veicoli ovvero di incidenti con feriti lievi (con malattia di durata inferiore a 40 giorni), gli interessati per le informazioni di cui all’art. 11 co. 4 d.lvo 285/92 e per le relative copie degli atti si devono rivolgere direttamente ed unicamente agli uffici di polizia che hanno rilevato l’incidente. NON OCCORRE il NULLA OSTA della Procura della Repubblica. Nel caso si tratti di incidenti stradali con feriti lievi e nel caso di incidenti sciistici, a prescindere dall'entità delle lesioni, le autorità di polizia possono rilasciare copia degli atti relativi alle modalità dell’incidente (compresi i rilievi fotografici e planimetrici), alla residenza e al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Legittimata è la persona direttamente interessata
Può essere richiesto solo presso la Procura della Repubblica del luogo in cui è stato trattato il procedimento. Per la Procura della Repubblica di Bolzano:
La richiesta può essere effettuata:
Se si vogliono ritirare le copie tramite persona delegata, la stessa presentandosi allo sportello deve esibire:
La relativa autorizzazione viene concessa da parte del Pubblico Ministero procedente e quindi non può essere richiesta con urgenza.
Il rilascio è gratuito, non sono dovuti diritti.