Le norme che disciplinano il diritto di copia sono disposizioni di carattere fiscale, non derogabili, con le quali il legislatore ha fissato la misura dei diritti che la parte deve corrispondere all’Erario in relazione alle copie richieste.
Ne consegue che l’esazione dei diritti di copia deve avvenire, in ogni caso, secondo la misura stabilita e con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel Testo Unico sulle spese di giustizia (articoli da 266 a 274 DPR 30 maggio 2002 n. 115).
La misura degli importi dovuti viene aggiornata periodicamente. Per quanto riguarda gli importi dei diritti attualmente in vigore si prega di consultare i seguenti link:
I diritti dovuti devono essere pagati telematicamente accedendo direttamente a pagoPA, la piattaforma nazionale che gestisce il sistema di pagamenti elettronici per i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione (cliccare qui per accedere al servizio).
Inoltre, in attuazione del D.Lvo 14 marzo 2013, n. 33 (trasparenza amministrativa), si dà conoscenza del Provvedimento 8 settembre 2023 del Ministero della Giustizia. Per visionarlo cliccare sul seguente link:
Le richieste di rilascio copie di atti devono essere presentate esclusivamente mediante l’utilizzo della modulistica dedicata, secondo le seguenti modalità:
Al fine di consentire l’evasione delle richieste mediante sistemi informatici, gli interessati devono indicare nell’istanza un indirizzo di posta elettronica valido, non associato a un account Microsoft. Le istanze presentate con modalità difformi, prive della necessaria autorizzazione o sprovviste di un indirizzo di posta elettronica conforme verranno rigettate.