È un certificato su base locale che contiene l'indicazione dei procedimenti penali in corso, nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato, come previsto dall'art. 60 c.p.p. circoscritti a livello provinciale in attesa dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti e viene rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale.
per la richiesta di permesso di soggiorno e della cittadinanza italiana NON occorre allegare il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
La richiesta può essere effettuata:
Per il ritiro occorre recarsi allo sportello 1, pianoterra lato via Duca d’Aosta, stanza n. 0.26, previo appuntamento da prenotare attraverso apposito servizio online.
Il ritiro può essere effettuato personalmente o tramite persona delegata.
Occorre presentare:
In caso di richiesta via e-mail allegare:
(N.B. Solo dopo aver ricevuto l’e-mail di conferma si potrà procedere al ritiro presso lo sportello 1, rispettando le disposizioni vigenti per l'accesso. Il certificato non viene inviato per e-mail.)
In caso di richiesta per posta, con rilascio mediante spedizione postale, allegare:
(Indicare inoltre un recapito telefonico oppure indirizzo di posta elettronica.)
Le marche da bollo possono essere acquistate presso i rivenditori autorizzati (p. es. tabaccherie).
Non vengono fornite presso lo sportello.
I certificati dei carichi pendenti hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio sul territorio nazionale.
I certificati dei carichi pendenti rilasciati ai privati non possono essere consegnati alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici esercizi. Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 D.P.R. 445/2000 tutte le certificazioni riportano, a pena di nullità, la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l’ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e circolare del Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministero dell’Interno n. 3/2012)”. Tale disposizione non si applica per le pubbliche amministrazioni straniere.
I privati, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 possono autocertificare i fatti e le qualità personali oggetto del certificato dei carichi pendenti, in sostituzione del certificato emesso dall’ufficio del Casellario Giudiziale.
L’Ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).