Certifica se nei confronti di una persona sono in corso delle indagini presso la Procura della Repubblica presso la quale viene presentata la richiesta e quindi non presso tutte le Procure della Repubblica sul territorio nazionale.
Le iscrizioni sono comunicate esclusivamente alla persona alla quale il reato è attribuito (indagato), alla persona offesa ed ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
Conseguentemente, il denunciante o l’autore di un esposto che non siano anche persone offese, non hanno diritto ad alcuna comunicazione.
La richiesta può essere effettuata:
presentandosi personalmente allo sportello esibendo:
tramite persona delegata che presentandosi allo sportello deve esibire:
Se si vuole ritirare il certificato tramite persona delegata, la stessa presentandosi allo sportello deve esibire:
tramite servizio postale all’indirizzo “Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano – Sportello 2 – Piazza Tribunale 1 – 39100 Bolzano”, allegando:
Il certificato non verrà trasmesso a mezzo posta se il nominativo del destinatario è diverso da quello del certificato.
Domanda presentata dal difensore:
Qualora la richiesta ex art. 335 c.p.p dovesse essere presentata da un difensore in tal senso nominato, nella nomina si deve fare riferimento ad uno specifico procedimento. In particolare, essa deve contenere con chiarezza gli elementi di individuazione del fatto, per il quale è stato iscritto il procedimento (data e luogo del fatto eventuale querela o denuncia sporta dall’assistito ecc.).
Viceversa, non potranno essere accettate richieste ex art. 335 c.p.p. provenienti da avvocati/dottori, che si limitino ad allegare, quale documentazione legittimante, una generica nomina a “difensore di fiducia” da parte della persona offesa o dell’indagato, priva di qualsivoglia specifica indicazione. Ciò in quanto “L’atto di nomina del difensore e la eventuale elezione di domicilio devono riferirsi ad un procedimento specifico ai fini degli artt. 96 e 161 c.p.p.”; in difetto di tali requisiti, gli atti sono da ritenersi inefficaci, poiché privi di oggetto e di causa (Cass. Pen. Sez. 6 sentenza n. 34671 del 23/04/2007 (dep. 13/09/2007) Rv 237426). Di conseguenza, il difensore deve allegare una nomina con riferimento allo specifico fatto, oppure in alternativa una delega specifica rilasciata dal suo assistito per la richiesta ex art. 335 c.p.p. Si precisa che la delega specifica a richiedere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. non vale quale nomina a difensore per i procedimenti risultanti nella certificazione rilasciata.
Il certificato viene rilasciato dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte del Pubblico Ministero procedente e quindi non può essere richiesto con urgenza.