Il certificato ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 313/2002 contiene tutti i provvedimenti giudiziari irrevocabili in materia penale, civile ed amministrativa. Questo certificato contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo per il cittadino italiano. È previsto inoltre il certificato elettorale (art. 29 D.P.R. 313/2002) che contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale. I provvedimenti di condanna pronunciati in ambito UE a carico di un cittadino italiano sono riportati nel certificato del casellario giudiziale europeo ai sensi dell’art. 25-ter comma 1 D.P.R. 313/2002, quelli a carico di un cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea o di paese extraeuropeo sono riportati nell’informazione con valore legale sui precedenti penali europei.
per la richiesta di permesso di soggiorno e della cittadinanza italiana NON occorre allegare il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
La richiesta può essere effettuata:
Per il ritiro occorre recarsi allo sportello 1, pianoterra lato via Duca d’Aosta, stanza n. 0.26, previo appuntamento da prenotare attraverso apposito servizio online.
Il ritiro può essere effettuato personalmente o tramite persona delegata.
Occorre presentare:
In caso di richiesta via e-mail allegare:
(N.B. Solo dopo aver ricevuto l’e-mail di conferma si potrà procedere al ritiro presso lo sportello 1, rispettando le disposizioni vigenti per l'accesso. Il certificato non viene inviato per e-mail.)
In caso di richiesta per posta, con rilascio mediante spedizione postale, allegare:
(Indicare inoltre un recapito telefonico oppure indirizzo di posta elettronica.)
Le marche da bollo possono essere acquistate presso i rivenditori autorizzati (p. es. tabaccherie).
Non vengono fornite presso lo sportello.
I certificati del casellario giudiziale hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio sul territorio nazionale.
I certificati del casellario rilasciati ai privati non possono essere consegnati alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici esercizi. Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 40 D.P.R. 445/2000 tutte le certificazioni riportano, a pena di nullità, la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o privati gestori di pubblici servizi (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l’ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e circolare del Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministero dell’Interno n. 3/2012)”. Tale disposizione non si applica per le pubbliche amministrazioni straniere.
I privati, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, possono autocertificare i fatti e le qualità personali oggetto del certificato del casellario, in sostituzione del certificato emesso dall’ufficio del Casellario Giudiziale.
L’Ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).
Per la richiesta di permesso di soggiorno e della cittadinanza italiana non occorre allegare il certificato del casellario giudiziale.
Si avvisa che per le informazioni con valore legale sui precedenti europei va indicato il numero del relativo procedimento penale e che nel casellario europeo vengono certificate le condanne pronunciate dagli Stati membri interconnessi a partire dal 27 aprile 2012.