WELCOME_MESSAGE

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano

RICHIESTA DI DISSEQUESTRO

Descrizione Generale

Il legittimo proprietario di un bene sequestrato nell'ambito di un procedimento penale ne può chiedere il dissequestro al Pubblico Ministero titolare del procedimento. Il P.M. può disporre la restituzione del bene sequestrato quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova.

Accedere al servizio

La richiesta può essere effettuata:

Sportello 2
2 piano stanza n. 235

Presupposti per il rilascio

La richiesta può essere presentata dal legittimo proprietario della cosa sequestrata:

presentandosi personalmente allo sportello esibendo

  • modulo di richiesta compilato e sottoscritto
  • un documento di riconoscimento valido.

tramite persona delegata che presentandosi allo sportello deve esibire:

  • modulo di richiesta compilato e sottoscritto dalla persona interessata
  • la delega compilata e firmata dalla persona interessata
  • l’originale di un proprio documento di riconoscimento valido
  • la fotocopia di un documento di riconoscimento valido della persona interessata

tramite servizio postale all’indirizzo “Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano – Sportello 2 – Piazza Tribunale 1 – 39100 Bolzano”, allegando:

  • modulo di richiesta compilato e sottoscritto
  • la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento valido

tramite il proprio difensore che presentandosi allo sportello deve esibire la delega compilata e firmata dalla persona interessata

Costi

Nessun costo per i beni custoditi presso l’ufficio giudiziario.

Relativamente ai beni in custodia presso terzi, la restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese di custodia e di conservazione, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, revoca del sequestro a seguito di riesame oppure che l’avente diritto sia persona diversa dall’indagato o imputato. Le spese sono in ogni caso a carico dell’avente diritto per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Le relative tariffe sono stabilite dal D.M. 2 settembre 2006, n. 265 (richiamato dall’art. 59 T.U. n. 115/2002)

Uffici incaricati